E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 261 del 9 novembre scorso il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 111 del 12 ottobre 2009, intitolato "Criteri ambientali minimi per l’acquisto di ammendanti e per l’acquisto di carta in risme da parte della Pubblica Amministrazione".

 

Il Decreto da attuazione al "Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione”" meglio noto come Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP). Scopo di tale Piano è la definizione di criteri ambientali minimi per undici categorie merceologiche individuate dall’art. 1 della Legge Finanziaria 2007.Per quanto riguarda la carta in risme, i requisiti sono esplicitati dall’Allegato 2 al Decreto 111, che fa anzitutto riferimento e rinvio al DM 203/2003, in ottemperanza al quale le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente capitale pubblico sono chiamate a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato. Allineandosi alle richieste Comunitarie, il Decreto auspica che almeno il 50% della carta in risme della Pubblica Amministrazione sia costituita da fibre riciclate con le caratteristiche specificate.
Quali sono i criteri ambientali definiti? Si distingue tra carte riciclate e carte vergini, in entrambi i casi si identificano sia criteri minimi (obbligatori, a pena di esclusione dalla gara) che criteri premianti (che consentono di ottenere ulteriori punti ai fini dell’aggiudicazione): vediamo in sintesi i dettagli.

1. Carta riciclata

 

Requisiti minimi

a. 100% fibre riciclate (almeno 85% delle quali post-consumo, per privilegiare l’utilizzo di materiale proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti); la carta che ha ottenuto l’eco-etichetta tedesca “Blauer Engel” si presume conforme al criterio; la carta che ha ottenuto altre eco-etichette, come il “Nordic Swan” o l’“Ecolabel Europeo” si presume conforme qualora si specifichi che si riferiscono a carta prodotta con il 100% di fibre riciclate;

b. sbiancatura senza l’utilizzo di gas di cloro, cioè ECF (Elemental Chlorine-Free) oppure senza l’utilizzo di cloro in ogni sua forma, cioè TCF (Total Chlorine-Free). I tre marchi di cui sopra si presumono ottemperanti a tali richieste.

 

Criteri premianti

a. 100% fibre riciclate da post consumo;

b. la quantità totale di monomeri residui nelle patinature, negli agenti di rinforzo, ecc. classificati come pericolosi secondo la specifica normativa deve risultare minore o uguale a 100 ppm;

c. concentrazione di acrilamide minore o uguale a 100 ppm;

d. assenza di fenomeni di bio-accumulazione dei componenti attivi dei biocidi o degli agenti biostatici;

e. emissioni di alogeni organici assorbibili (AOX) durante la fabbricazione inferiori a 0,25 kg per tonnellata essiccata all’aria;

f. imballaggi in cartone realizzati al 100% in fibre riciclate.

 

2. Carta vergine:

Requisiti minimi

a. 100% delle fibre vergini utilizzate deve provenire da fonti legali; il possesso di una certificazione riconosciuta a livello internazionale costituisce un idoneo mezzo di prova della gestione sostenibile delle foreste di origine della materia prima utilizzata. Esempi di certificazioni forestali riconosciute sono: FSC, PECF, CSA, SFI.;

b. processi di sbiancamento della pasta della carta: vedi sopra;

 

Criteri premianti

a. almeno il 10% delle fibre vergini utilizzate deve provenire da foreste gestite in modo sostenibile (punteggio premiante attribuito in modo proporzionale alla percentuale di fibre provenienti da foreste gestite in modo sostenibile); il possesso di una certificazione di cui al punto precedente costituisce mezzo di prova della conformità al criterio;

b. stessi criteri previsti per la carta riciclata (punti da b a f).

 

Rimangono alcuni dubbi circa i criteri di valutazione relativi alla fibra vergine: come verificare la legalità del materiale in assenza di certificazione? Perché solamente il 10% di fibre provenienti da gestione forestale responsabile? Perché considerare sullo stesso piani schemi di certificazione che diverse analisi comparative – non ultima quella del CPET per conto del Governo Britannico – pongono su livelli prestazionali diversi?
Con il Decreto 111 l’Italia ha cominciato a muoversi, pur con ritardo, sulla scia di altri paesi europei quali Paesi Bassi e Danimarca che hanno già provveduto a definire e pubblicare i criteri ambientali per diverse categorie merceologiche. E’ evidente che le pratiche del GPP oltre a rappresentare un gesto di assoluta responsabilità da parte della Pubblica Amministrazione – di notevole impatto diretto e indiretto – costituiscono anche un’ottima opportunità per il mondo delle imprese, stimolato a orientarsi verso pratiche di sostenibilità.


Joomla templates by a4joomla